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Titolo V - Della revisione dello Statuto e dello scioglimento dell'Associazione


Art. 46

Le proposte di revisione dello Statuto possono essere avanzate dal Consiglio Direttivo ovvero dall'Assemblea ordinaria che delibera a maggioranza. La proposta, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea, è trasmessa al Presidente dell'Associazione, il quale convoca l'Assemblea straordinaria nei mesi successivi.
La proposta, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea, è trasmessa al Presidente dell'Associazione, il quale convoca l'Assemblea straordinaria entro i sei mesi successivi.

Art. 47

Le proposte di revisione dello statuto debbono essere espressamente indicate nell'ordine del giorno e non possono, in nessun caso, essere comprese nella voce "varie ed eventuali", ovvero oggetto di mozione d'ordine.

Art. 48

Per modificare lo Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti degli associati ordinari presenti, nonché il voto favorevole dei 2/3 dei soci fondatori in carica.
La procedura indicata non si applica in caso di modifica della sede dell'Associazione.
Per modificare lo Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti degli associati ordinari presenti. La procedura indicata non si applica in caso di modifica della sede dell'Associazione; che viene approvata a maggioranza semplice dei soci ordinari presenti all'assemblea.


Art. 49

L'Associazione si scioglie:
a) per volontà della maggioranza degli associati ordinari e della maggioranza dei soci fondatori in carica;
b) per volontà della maggioranza degli associati ordinari;
c) per impossibilità di conseguimento degli scopi associativi;
d) in ogni altro caso previsto dalle leggi vigenti.