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Titolo IV - Dei patrimoni dell'Associazione

Art. 43

Costituiscono patrimonio dell'Associazione i beni acquistati a titolo oneroso e gratuito per successione ereditati.
Costituiscono, altresì, patrimonio dell'Associazione le quote, le contribuzioni ordinarie e straordinarie versate dagli associati.

Art. 44

I beni e le somme versate o comunque dovute a qualsiasi titolo all'Associazione non sono restituibili neppure in caso di scioglimento dell'Associazione.

Art. 45

In caso di scioglimento dell'Associazione. l'Assemblea delgi Associati provvede a nominare un Collegio di tre liquidatori, i quali, in conformità a quanto dispone la legge, definiscono i rapporti pendenti e successivamente, provvedono alla liquidazione dei beni.
L'eventuale residuo attivo è destinato, su indicazione dell'Assemblea, alla costituzione di borse di studio a vantaggio di studenti in Odontoiatria, ovvero alla costituzione di una Fondazione di Odontostomatologia dello Sport.