Capo I : Assemblea degli Associati |
Art. 16 |
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L'Assemblea è costituita dagli associati.
Hanno diritto di voto soltanto gli associati fondatori e ordinari.
Non sono ammesse deleghe.
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Art. 17 |
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L'Assemblea ordinaria si riunisce di diritto una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, su convocazione del Presidente dell'Associazione.
L'Assemblea ordinaria si riunisce di diritto una volta all'anno su convocazione del Presidente dell'Associazione.
L'Assemblea ordinaria viene, altresì, convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo, ovvero su formale richiesta di un terzo degli associati ordinari.
L'avviso di convocazione inviato con preavviso di sessanta giorni deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
L'avviso di convocazione inviato con preavviso di trenta giorni deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
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| Art. 18 |
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L'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita con l'intervento di almeno un decimo degli aventi diritto al voto; delibera a maggioranza dei presenti, e comunque in numero non inferiore a quello dei consiglieri in toto.
L'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita con l'intervento di un numero di aventi diritto al voto pari almeno a quello dei membri del Consiglio Direttivo in carica; delibera a maggioranza dei presenti.
Non sono ammesse deliberazioni a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea decida diversamente, in considerazione della materia oggetto di esame e fatta eccezione per i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
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| Art. 19 |
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L'Assemblea ordinaria:
- delibera sulle iniziative da assumere nell'interesse dell'Associazione;
- esamina e delibera sul rendiconto annuale consuntivo e sul bilancio annuale preventivo, nonché sulle relative relazione;
- con votazione a scrutinio segreto, elegge i membri del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probi Viri e quello dei Revisori dei conti;
- ratifica, l'ammissione degli associati secondo le norme del presente Statuto, nonché la loro espulsione;
- ratifica, se del caso, le deliberazioni prese d'urgenza dal Consiglio Direttivo;
- ratifica, l'ammontare della quota di iscrizione e di quella associativa relativa all'anno successivo, proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratifica, qualora se ne prospetti la necessità una quota di contribuzione straordinaria, proposta dal Consiglio Direttivo;
- esamina e delibera su quanto all'ordine del giorno; delibera, inoltre, sulle mozioni avanzate da almeno cinque soci ordinari presenti;
- delibera l'azione di responsabilità contro i membri del Consiglio Direttivo, espressa dal Collegio dei Probi Viri..
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| Art. 20 |
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L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, ovvero quando ne fa richiesta un terzo degli associati ordinari, ovvero a seguito di delibera dell'Assemblea ordinaria.
Le modalità di convocazione e le regole di costituzione, nonché di deliberazione dell'Assemblea ordinaria si applicano altresì all'Assemblea straordinaria, fatta eccezione per i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
La convocazione dovrà essere fatta con un preavviso di almeno 20 giorni.
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| Art. 21 |
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L'Assemblea straordinaria:
1. delibera sulle proposte di scioglimento dell'Associazione e di revisione dello Statuto, che verranno riportate ed eventualmente approvate nel corso di una successiva
Assemblea Ordinaria;
2. delibera il conferimento di poteri straordinari al Consiglio Direttivo;
3. delibera in ogni altro caso previsto dal presente Statuto.
4. se presente l'80% degli aventi diritto al voto può con una maggioranza dei 2/3 disporre la dimissione del Consiglio Direttivo in carica.
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Art. 22 |
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L'Assemblea, ordinaria e straordinaria:
1. nomina un Presidente e un Segretario, dell'Assemblea in corso (che decade al termine della stessa), i quali procedono immediatamente alla verifica della regolare costituzione dell'assemblea;
2. nomina, nel caso si proceda ad elezione degli Organi Associativi, due scrutatori, i quali, con il Presidente dell'Associazione, costituiscono la Commissione elettorale;
3. delibera sulle mozioni d'ordine presentate da almeno 1/5 degli associati presenti.
4. Non é consentita la discussione su mozioni non previamente inserite nell'ordine del giorno ovvero approvata dall'Assemblea secondo le modalità di cui al punto 3 del presente articolo
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Art. 23 |
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Il Consiglio Direttivo costituisce l'organo di governo dell'associazione. E' composto da due membri di diritto (soci fondatori) e da un numero dispari di membri. E' composto da un numero dispari di membri. Il numero dei membri eletti dalla Assemblea é di 5 se il numero dei soci ordinari risulta inferiore a 50; di 7 se il numero dei soci ordinari è compreso tra 51 e 100; di 9 se il numero dei soci ordinari è compreso tra 101 e 200; di 13 se il numero dei soci ordinari é superiore a 200.
Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, l'Addetto Stampa.
Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri membri il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, l'Addetto Stampa e ne dà comunicazione scritta agli associati.
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Art. 24 |
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I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica due anni e svolgono gratuitamente le loro funzioni.
Il Presidente non è immediatamente rieleggibile.
Il Presidente può essere rieletto per massimo due mandati consecutivi.
Eccezionalmente è stabilito che il 1° Consiglio Direttivo rimanga in carica tre anni onde poter avviare al meglio l'attività della Società.
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Art. 25 |
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Quando occorre rinnovare il Consiglio Direttivo, il Presidente dà comunicazione agli associati con preavviso di almeno 30 giorni che nella successiva Assemblea si terranno le votazioni e presenta le eventuali liste composte da 5 nominativi 1 per il Presidente e 4 per gli stretti collaboratori (Consiglieri).
Nel caso sia presentata una lista unica il Presidente dell'Assemblea può proporre all'Assemblea la votazione per alzata di mano.
Il termine di presentazione della lista è previsto per i 60 gg. precedenti il voto .
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Art. 26 |
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Alle votazioni si procede mediante la consegna agli aventi diritto di schede controfirmate dal Presidente dell'Associazione.
Gli elettori possono esprimere un numero di preferenze corrispondente a quello dei membri che devono essere eletti, indicando, altresì, a margine del nominativo, la carica designata di Presidente e Vice Presidente.
Gli elettori possono esprimere un numero di preferenze corrispondente a quello dei membri che devono essere eletti, indicando, altresì, a margine del nominativo, la carica designata di Presidente.
Nel caso che due o più candidati riportino eguale numero di preferenze, viene proclamato eletto il più anziano nella qualifica di associato ordinario.
Il Presidente uscente, se non rieletto, assume la carica di Past-President; e conserva tale carica fino alla assunzione della stessa di altro Presidente uscente. Il Past-President è membro di diritto del Consiglio Direttivo
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Art. 27 |
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Il Consiglio Direttivo si riunisce di diritto due volte l'anno, a seguito di convocazione del Presidente a mezzo lettera raccomandata con preavviso di almeno 15 giorni, ovvero in caso di particolare urgenza, a mezzo telegramma o fax, con preavviso di almeno 3 giorni.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, altresì, quando il Presidente ne ravvisa la necessità, ovvero quando fa richiesta un terzo dei membri del Consiglio stesso o il Collegio dei Revisori dei Conti.
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Art. 28 |
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Il Consiglio è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti espressi, prevale il voto del Presidente eletto.
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Art. 29 |
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Il Consiglio Direttivo, organo esecutivo dell'Associazione:
1. cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea;
2. delibera in caso di urgenza, sotto la propria responsabilità e salva la ratifica da parte dell'Assemblea, sulle materie di competenza di quest'ultima;
3. amministra il patrimonio dell'Associazione, alla quale risponde interamente degli obblighi assunti a norma di Statuto;
4. approva il bilancio preventivo e consuntivo e ne cura la trasmissione all'Assemblea;
5. elegge al suo interno il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, l'Addetto Stampa e, nell'ipotesi prevista dall'art.35, 2° comma, il Direttore Scientifico;
6. formula il programma delle attività dell'Associazione stabilendo data, sede, argomenti di convegni e di congressi, coordinandoli con quelli tenuti da altre Associazioni o Enti affini, italiani ed esteri;
7. propone l'ammontare delle quote di iscrizione ed associativa annuale;
8. nomina i membri della commissione scientifica ;
9. costituisce comitati di cui si ritiene necessaria o utile la formazione, che si sciolgono con il consiglio medesimo;
10. redige il Regolamento dell'Associazione e ne dà comunicazione alla prima Assemblea Ordinaria successiva alla data di approvazione.
11. adempie a tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dal presente statuto.
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Art. 30 |
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In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo i soci fondatori eleggono il Presidente "ad interim" al fine di convocare immediatamente l'Assemblea per procedere a nuove elezioni.
In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo il Past-President assume la carica di Presidente "ad interim" al fine di convocare entro 30 giorni l'Assemblea per procedere a nuove elezioni.
In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei non eletti o il primo dei supplenti. In caso di dimissioni del Segretario o del Tesoriere il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito il nuovo Segretario o il nuovo Tesoriere.
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Art. 31 |
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I membri del Consiglio Direttivo che senza giustificato motivo scritto non hanno partecipato a più di due riunioni consecutive del Consiglio stesso decadono dalle rispettive cariche. La decadenza dovrà essere ratificata dall'assemblea.
La decadenza dovrà essere ratificata dal Collegio dei Probi Viri.
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Art. 32 |
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Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e può stare in giudizio se regolarmente munito di procura speciale conferitagli dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente:
1. presiede il Consiglio Direttivo;
2. convoca, con le modalità stabilite dal presente statuto, l'assemblea ordinaria;
3. indice, alla scadenza dei mandati, l'elezione delle cariche associative;
4. cura i rapporti dell'Associazione con Associazioni ed Enti affini, italiani ed esteri;
5. sottoscrive il bilancio preventivo e consuntivo presentato dal Tesoriere;
6. assume, trasferisce e licenzia eventuale personale alle dipendenze dell'Associazione, secondo le decisioni del Consiglio;
7. effettua i pagamenti e riscuote i versamenti in favore dell'Associazione, in caso di impedimento del Tesoriere;
8. svolge ogni altra attività e funzione demandategli dall'Assemblea o, comunque, a lui attribuita dal presente statuto.
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Art. 33 |
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In caso di assenza o di impedimento temporanei del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
In caso di impossibilità del Presidente a svolgere o delegare le proprie funzioni queste possono provvisoriamente essere assunte dal Vicepresidente per non più di 90 giorni dopo i quali deve convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
In caso di impossibilità del Presidente a svolgere o delegare le proprie funzioni queste possono provvisoriamente essere assunte dal Vicepresidente per non più di 90 giorni dopo i quali deve convocare il Consiglio Direttivo che provvederà a convocare l'Assemblea per procedere a nuove elezioni.
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Art. 34 |
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Il Presidente, nella funzione di Direttore Scientifico, ha il dovere di istituire un organo di selezione dei lavori scientifici da pubblicare.
Il Coordinatore Scientifico é responsabile delle pubblicazioni scientifiche dell'Associazione e viene eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
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Art. 35 |
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L'Addetto Stampa cura le recensioni del materiale e degli articoli relativi all'attività dell'Associazione sotto la direzione del Direttore Scientifico.
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Art. 36 |
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Il Tesoriere cura la gestione dell'Associazione con le modalità e nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, nonché dal presente Statuto.
Il Segretario propone al Consiglio Direttivo le forme e le modalità per l'attuazione del programma delle attività dell'Associazione, svolge le funzioni demandategli dal Consiglio nonché dal Presente Statuto e garantisce la conformità allo stesso delle delibere assunte dal Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Segretario o del Tesoriere, il Presidente dà incarico ad un membro del Consiglio Direttivo di svolgere provvisoriamente le funzioni.
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Capo II: Del Collegio dei Revisori dei Conti.
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Art. 37 |
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Il Collegio dei Revisori dei Conti é composto da tre membri, 2 eletti dall'Assemblea (con le modalità stabilite dall'art. 20 del presente statuto) e 1 scelto dal C.D. e/o dagli stessi revisori, anche esterno alla società esperto fiscale. I Revisori durano in carica due anni.
L'appartenenza al collegio è incompatibile con altra carica associativa.
Il Collegio è validamente costituito con l'intervento di tutti i membri. In caso di dimissioni,impedimento permanente o decadenza di 1 o più Revisori, subentra automaticamente il primo dei non eletti. Si dà facoltà al Collegio di richiedere la consulenza esterna di un esperto qualificato.
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Art. 38 |
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Il Collegio deve riunirsi almeno una volta l'anno; controlla la regolarità, anche formale, della gestione economico-finanziaria, la conformità della stessa al bilancio preventivo approvato dall'Assemblea e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle operazioni effettuate, redigendo, poi, apposita relazione, che viene trasmessa all'Assemblea degli Associati.
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Art. 39 |
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Qualora il Collegio, nell'effettuare le operazioni di controllo e di verifica menzionate, riscontri delle irregolarità chiede necessari chiarimenti al Consiglio Direttivo e ne informa, se del caso, l'Assemblea degli associati.
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Capo III : del Collegio dei Probi Viri |
Art. 40 |
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Il Collegio dei Probi Viri, eletto dall'Assemblea degli Associati con le modalità dell'art. 20 del presente Statuto, si compone di tre membri scelti tra gli ex Presidente dell'Associazione o in caso di impossibilitò tra gli iscritti.
I Probi Viri durano in carica due anni.
La carica del Probo Viro è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.
Il Collegio è validamente costituito con l'intervento di tutti i membri.
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Art. 41 |
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Il Collegio dei Probi Viri esprime il parere in materia di violazioni disciplinari, secondo le norme del presente Statuto proponendo i seguenti provvedimenti: proscioglimento, censura, sospensione temporanea, espulsione. Il Collegio dei Probi Viri si incarica di appurare i motivi di eventuali dimissione dei membri del C.D. e dei Revisori dei Conti prima della loro sostituzione.
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Art. 42 |
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Sezioni locali.
Su richiesta di almeno 30 soci ordinari di una regione si può procedere alla elezione di un Consiglio Direttivo Regionale con relative cariche sociali analoghe al Direttivo Nazionale . |