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Titolo II - degli Associati |
Art. 7 |
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Sono membri dell'Associazione:
- i soci fondatori: sono riconosciuti come tali tutti i partecipanti all'Atto Costitutivo. I soci fondatori sono esonerati dal pagamento della quota sociale, fino all'anno 2104 compreso, avendo partecipato alle spese di fondazione.
- i soci ordinari: i medici specialisti o perfezionati in campo odontostomatologico e/o ortodontico, i laureati in Odontoiatria e i medici chirurghi iscritti all'Albo degli Odontoiatri ammessi in data successiva a quella dell'Atto Costitutivo (italiani e stranieri). (*)
- i soci onorari: gli ex-presidenti, illustri maestri, personalità e comunque ogni persona che, con scritti ed opere abbiano contribuito in modo eccezionale alle finalità della Società (italiani e stranieri).
- i soci straordinari: gli specialisti o esperti in Medicina dello Sport, Medicina del Nuoto e delle Attività Subacquee, Medicina Aeronautica, Pediatria, Igiene, Otorinolaringoiatria, Anestesia e Rianimazione, Ortopedia, Fisiatria, gli specializzandi in Odontostomatologia, Ortognatodonzia, Chirurgia Maxillo -Facciale, gli studenti del corso di laurea in Odontoiatria (italiani e stranieri) e Protesi Dentale.
- i soci sostenitori: tutti coloro, sia persone singole od Enti pubblici e privati che annualmente abbiano contribuito al conseguimento degli scopi della Società.
- i soci aggregati: chiropratici (fino all'avvenuto riconoscimento in Italia della laurea conseguita all'estero); Odontotecnici, Fisioterapisti, Personale Sanitario e Tecnico, Cultori della materia.
(*) Il passaggio da soci straordinari od aggregati ad ordinari può avvenire, dopo specifica richiesta, permettendo il diritto di voto, solo per delibera del Consiglio Direttivo che stabilisce, dopo il primo anno di iscrizione alla Società le modalità per il suddetto passaggio.
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Art.8 |
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Coloro che intendono far parte dell'Associazione devono richiedere l'ammissione presentando o inviando domanda scritta alla segreteria dell'Associazione.
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Art.9 |
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La domanda di ammissione deve essere accompagnata da modulo di presentazione sottoscritta da due associati ordinari, quota di iscrizione e corredata da:
- Per i Soci ordinari: certificato di laurea e/o di specializzazione o perfezionamento e/o iscrizione all'Albo Odontoiatri.
- Per i soci straordinari: certificato di laurea e di specializzazione o di iscrizione al Corso di laurea in Odontoiatria o alla Scuola di specializzazione in campo odontoiatrico o dichiarazione di esperienza nel settore.
Sulla domanda di ammissione decidono, collegialmente, il Presidente, il Vicepresidente il Tesoriere e il Segretario, i quali comunicano la decisione al Consiglio od al richiedente. Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio di Presidenza, che comunica la decisione al Consiglio Direttivo ed al richiedente. In caso di accoglimento della domanda di ammissione, il richiedente assume la qualità di associato dopo aver provveduto al versamento della quota associativa per l'anno in corso. In caso di reiezione della domanda, la quota di iscrizione sarà rimborsata. Per i soci di nazionalità straniera valgono i titoli universitari presentati corredati da curriculum vitae.
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| Art.10 |
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Gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa annuale entro il 15 gennaio di ogni anno. Gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa annuale entro il 15 gennaio di ogni anno. La quota può essere aggiornata annualmente dal C.D. e approvata dall'assemblea ordinaria.
Il Tesoriere durante il mese di febbraio di ogni anno, invia agli associati, che non hanno ancora provveduto al versamento della quota associativa annuale, un sollecito a mezza lettera raccomandata; trascorso inutilmente il mese di marzo, invia alla segretaria i nominativi degli inadempienti, i quali sono segnalati al Consiglio Direttivo per l'adozione del provvedimento di cancellazione.
Il Tesoriere durante il mese di febbraio di ogni anno, invia agli associati, che non hanno ancora provveduto al versamento della quota associativa annuale, un sollecito a mezzo lettera raccomandata comprensiva della quota sociale in contrassegno; trascorso inutilmente il mese di marzo, invia alla segretaria i nominativi degli inadempienti, i quali vengono segnalati al Consiglio Direttivo per l'adozione del provvedimento di cancellazione.
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| Art.11 |
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Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea ordinaria può nominare uno al massimo due associati onorari per ogni anno solare.
Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea ordinaria può nominare i soci onorari in numero massimo di due per ogni anno solare. |
| Art.12 |
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Gli associati onorari non hanno diritto di voto, non sono tenuti alle indicazioni e alle allegazioni di cui all'art. 9 e sono esenti dal pagamento delle quote di iscrizione e associativa.
Gli associati onorari possono usufruire dei diritti dei soci ordinari previo pagamento della quota associativa.
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Capo II: Perdita della qualità di associato.
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Art.13 |
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L'associato, in regola con il versamento della quota associativa, il quale intende recedere dall'Associazione, deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
L'associato, in regola con il versamento della quota associativa, il quale intende recedere dall'Associazione, deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo entro il 30 settembre. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso. In caso di comunicazione di recesso inviata dopo il 30 settembre l'associato è tenuto al versamento del 50% della quota di iscrizione per l'anno successivo.
Colui che ha receduto, se intende essere riammesso nell'Associazione deve presentare nuova domanda al Consiglio Direttivo.
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Art.14 |
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Il Consiglio Direttivo ordina la cancellazione degli associati che non abbiano provveduto al versamento della quota associativa annuale entro il mese di marzo dell'anno in corso. Colui, nei confronti del quale è stato assunto un provvedimento di cancellazione per morosità, può essere riammesso a seguito di presentazione di nuova domanda e regolarizzazione della quota non pagata.
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Art.15 |
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E' espulso l'associato colpevole di gravi inosservanze ai principi di deontologia professionale, ovvero mantiene consapevolmente una condotta tale da arrecare grave pregiudizio all'Associazione o agli altri associati; ovvero si fregia del titolo o del Patrocinio dell'Associazione per tenere corsi e/o conferenze sulla materia, senza aver avuto autorizzazione dal Consiglio Direttivo. L'espulsione è proposta dal Consiglio del Collegio dei Probi Viri, che sentono la difesa dell'accusato. Il provvedimento di espulsione è assunto dall'Assemblea a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi degli associati ordinari presenti.
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